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18/11/24 ore

Referendum costituzionale a…spizzichi e bocconi


  • Silvio Pergameno

Agenzia Radicale è già intervenuta sull’idea lanciata da più costituzionalisti di spacchettare il referendum costituzionale di ottobre in più richieste, e ciò perché la riforma costituzionale da… rottamare contiene norme non assimilabili tra loro e gli elettori potrebbero volerne eliminare solo alcune. Quindi meglio proporre diversi referendum su singole disposizioni e così (tra l’altro) alcune novità… gradevoli si salverebbero. Quanti propongono questo… spacchettamento osservano che l’omogeneità del quesito è stata già stabilita dalla Corte costituzionale, il che è esatto, ma….

  

Noi radicali ci siamo incappati per primi nel 1978, ma si trattava di un referendum abrogativo (art. 75 cost.) e la norma, elaborata dalla Corte costituzionale, non pare estensibile al caso del referendum costituzionale (art.138 cost.), proprio in ragione della formulazione di questa norma, che affida alla consultazione popolare un giudizio sull’intera legge. Un giudizio su singole parti avrebbe come esito l’approvazione (o meglio l’entrata in vigore) solo di alcuni articoli della legge e di altri no, così trasformando il popolo in legislatore, laddove al popolo è stato affidato un giudizio politico e non un potere giuridico di cambiare la legge.

 

Così scrivevamo giorni fa, ma il discorso va approfondito. Ed effettivamente si può precisare che il referendum costituzionale colpisce una fase ben precisa dell’iter attraverso il quale la legge costituzionale diviene obbligatoria per tutti: quella della promulgazione, che segue all’approvazione in Parlammento.

 

La promulgazione viene affidata al Presidente della Repubblica e non consta di un mero passaggio formale, perché il Capo dello stato ha precisi poteri in merito. Infatti la promulgazione (art. 73 cost.) è l’atto con il quale alla legge viene data efficacia e ne viene disposta la pubblicazione. Il Presidente può poi – con messaggio - anche restitutire la legge al Parlamento per un riesame (art.74). Solo se entrambe le Camere confermano il provvedimento con la maggioranza assoluta dei propri componenti il Presidente deve provvedere alla promulgazione.

 

Vediamo ora come funziona la procedura il referendum costituzionale (art. 138). Il Parlamento ha approvato una legge di riforma della costituzione (o di aggiunta alla costituzione), senza la maggioranza dei due terzi, altrimenti il referendum non può essere proposto. A questo punto e (attenzione!) prima della promulgazione, che quindi viene sospesa, va presentata la richiesta di referendum. Quindi già è stata effettuata una deroga all’art. 73. Per presentare la richiesta di referendum sono concessi tre mesi dalla pubblicazione della legge, altra deroga all’art. 73 deroga, perché la pubblicazione viene effettuata subito e non con la promulgazione. Ed infatti il legislatore ordinario (art. 4 della legge 25.5.1970, n. 352, che regola nel dettaglio i referendum ed è una legge ordinaria, non costituzionale) stabilisce che la legge viene pubblicata con l’avviso che entro tre mesi può essere presentata richiesta di referendum e con la precisazione (ultimo comma dell’art. medesimo) che la legge è sì inserita nella G.U. ma distinta dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.

 

Quanto sopra esposto si debbono formulare tre osservazioni.

 

1) Il referendum costituzionale interviene prima della promulgazione della legge, e quindi ne blocca l’ulteriore corso; non tocca l’approvazione della legge, che quindi resta fissata nella sua interezza così come il Parlamentlo la ha approvata, ma legge viene pubblicata con una formula particolare e non può essere applicata, in attesa di eventuale referendum. Quindi il referendum costituzionale è un atto inerente all’efficacia della legge, come affermato dalla dottrina più estesa ed accreditata, non riguarda l’approvazione della legge, non può modificarla, perché la costituzione non gli conferisce questo potere. Se trascorsi i tre mesi non ci sarà un referendum, la legge sarà promulgata e diventerà efficace; se il referendum ci sarà, se ne attenderà l’esito e la legge sarà promulgata e diventerà efficace se vincono i “sì”; se vincono i no non sarà pubblicata e non diventerà più efficace. La legge, tutta la legge, nella sua interezza, immodificabile. Tra parentesi osserviamo che non interessa in questa sede la discussione, che c’è stata, sulla fine che fa questa legge approvata ma non efficace.

 

2) L’art. 138 cost. e la legge 352, di conseguenza, parlano sempre della legge, della legge, cioè, così come è stata approvara dal parlamento, cioè nella sua interezza, e non “anche in parti di essa”. e quindi l’art. 138 regola il referendum costituzionale solo per la legge intera e non anche in sue parti. La legge 352 così la accetta e quindi la interpreta. E quindi esiste una interpretazione - nel senso che il referendum si riferisce solo a una legge intera – contenuta in una legge, e questa legge quindi costituisce un ostacolo da rimuovere con altra legge, ordinaria, o con un referendum abrogativo, se si vuiole promuovere un referendum per parti.

 

3) Ed inoltre esiste anche un altro motivo per il quale quando l’art. 138 parla della legge si deve intedere la legge tutta intera. E cioè che per poter ammettere il referendum su parti della legge occorrerebbe un’interpretazione integrativa che non appare possibile né in via logica, perché il costituente quando ha voluto ammettere il referendum per parti di una legge lo ha detto esplicitamente, nell’art.art. 75. Sembra possibile interpretare diversamente? Il referendum costituzionale è ammesso nella fase della promulgazione della legge e può quindi bloccare la promulgazione, ma non consente interpretazioni che tendano a modificare la legge impugnata, altrimenti avrebbe dovuto epressamente prevedere che essa poteva essere modificata in deroga al disposto di cui all’art. 74 della costituzione che, per eventuali ulteriori modifiche dopo l’approvazione parlamentare, prevede il solo potere del Presidente di inviare messaggi alle Camere per una nuova pronuncia. E, infine, la revisione costituzionale è un procedimento legislativo in deroga a quello ordinario e quindi, come tutte le deroghe, deve essere espressamente formulate; e le norme che lcontengono deroghe sono di stretta interpretazione, senza possibilità di estensioni, specialmente poi all’altissimo livello costituzionale e in presenza delle osservazioni innanzi formulate, e in particolare dell’appartenere il referendum istituzionale alla fase di integrazione dell’efficacia della legge e di non poter essere toccato il potere del Parlamento. Non si può fare un passo più lungo della gamba.

 

Nel referendum costituzionale il costituente ha voluto un giudizio politico di opportunità con un esito netto: se vince il “si”, la legge viene promulgata e entra in vigore, altrimenti non se ne parla più.

 

 


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