Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

25/11/24 ore

Cassazione, sì al sesso 'no limit' se entrambi lo vogliono


  • Serena Guerrera

'Manette e fruste', in un rapporto sessuale, possono essere usate se il partner è consenziente. Secondo la sentenza della Cassazione, nelle pratiche sessuali estreme, il nulla osta dato dal partner non ha durata limitata ed è valido una volta per tutte.

 

Vivere, quindi, il rapporto erotico/sentimentale in base al canone vittima/carnefice non è reato o stupro, l’importante - sottolinea la Suprema Corte - è che in caso di ripensamenti il 'gioco spinti' sia subito interrotto. La sentenza della Cassazione parla chiaro: è condannato per violenza sessuale chi impone pratiche sessuali estreme a un partner, il quale, anche se mostratosi consenziente all’inizio del rapporto, manifesta successivamente di non volere andare oltre.

 

A beccarsi una condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per aver continuato a far sesso spinto senza avere più il consenso iniziale della partner è stato un 35enne: l'uomo, conosciuta una ragazza, aveva intrapreso con lei una relazione basata, inizialmente, su modalità sessuali abbastanza aggressive; la donna, condiviso in un primo momento l'approccio sessuale 'violento' del compagno, ha poi avuto dei ripensamenti che non sono stati ascoltati dall’uomo.

 

Il 35enne è stato accusato dalla Corte d'Appello di Ancona di “violenza sessuale continuata commessa con violenze fisiche e minacce nei confronti della ragazza”. In relazione a “certe pratiche estreme – conclude l’Alta Corte – non basta il consenso espresso nel momento iniziale. L’atto diventa lesivo se il partner manifesta di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso”. (S.G.)


Aggiungi commento