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14/05/24 ore

Il manicomio giudiziario: assistenza o reclusione?



A due anni dalla sua scomparsa, pubblichiamo un articolo sugli Ospedali Psichiatrici giudiziari scritto da Maurizio Mottola, psichiatra, psicoterapeuta e collaboratore storico di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale.

 


 

Nel codice Zanardelli (che ha preceduto l'attuale codice Rocco, in vigore dal 1931) sostanzialmente non c'era una netta distinzione tra pena e misura di sicurezza, in quanto il giudice in presenza di un infermo mentale poteva diminuire la pena e farla scontare al delinquente "folle" in un manicomio; in seguito la legge del 1904 sugli alienati ed i manicomi lasciava una certa indeterminatezza e confusione nel merito.

 

Successivamente con il codice Rocco del 1931 sono state introdotte le misure della pena da un lato e le misure di sicurezza dall'altro. La pena doveva svolgere l'aspetto afflittivo nei confronti di chi aveva violato le leggi dello Stato, mentre la misura di sicurezza doveva sostanzialmente svolgere invece una funzione di cura tramite appunto l'internamento nel manicomio giudiziario delle personalità definite socialmente pericolose.

 

Dunque mentre precedentemente veniva combinata la pena ed un embrione di misura di sicurezza, con il codice Rocco nettamente si evidenziava che la pena colpiva il reato e la misura di sicurezza veniva a colpire la personalità, per cui da allora si è determinata la complementarietà delle due misure (pena e sicurezza), tracciando un confine storico con la precedente legislazione.

 

La riforma psichiatrica del 1978, ha sostanzialmente lasciato invariata la situazione dell'istituto del manicomio giudiziario (ospedale psichiatrico giudiziario), pur costituendo un cambiamento di rotta sia nel concetto di alterazione psichica e di malattia mentale, sia nel tipo di trattamenti da erogare nei confronti dei malati mentali. Pertanto l'istituto del manicomio giudiziario ha conservato nel tempo una strutturazione relativamente impermeabile a degli oggettivi ed indubbi cambiamenti, che invece ci sono stati nella concezione della malattia mentale.

 

L'ordinamento penitenziario del 1974 ha consentito l'istituto della "revoca anticipata", per cui il soggetto internato nel manicomio giudiziario nel caso fosse migliorato clinicamente e non fosse più ritenuto socialmente pericoloso può su dispositivo del giudice di sorveglianza essere rimesso in libertà, spezzando il circuito della proroga di due oppure cinque oppure dieci anni a causa delle condizioni cliniche, la qual cosa precedentemente determinava in taluni casi la persistenza per tutta la vita in un manicomio giudiziario, pur partendo inizialmente da una misura di sicurezza di soli due anni!

 

Inoltre la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 1982 stabiliva che la misura di sicurezza non potesse essere comminata se la persona non fosse riscontrata "socialmente pericolosa" al momento della sua applicazione, il che ha comportato la messa in libertà di imputati, prosciolti per vizio di mente e non riconosciuti socialmente pericolosi.

 

Con l'entrata in vigore della legge 180 del 1978 di riforma psichiatrica e la conseguente costituzione dei servizi territoriali di salute mentale si è determinata la procedura per la quale il magistrato, prosciogliendo un imputato per vizio totale di mente e non reputandolo socialmente pericoloso (per cui non va applicata la misura di sicurezza presso il manicomio giudiziario secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.139 del 1982) lo affidi alle cure del servizio dipartimentale di salute mentale competente per territorio.

 

Ciò ha comportato taluni inconvenienti, in quanto il servizio dipartimentale di salute mentale si è visto attribuire dal magistrato un compito non meramente di "cura", ma in qualche maniera di controllo sociale, che esula dai compiti istituzionali propri di tale servizio. Inoltre va affrontato il concetto di imputabilità o non imputabilità e la relativa perizia psichiatrica. Fino al 1930 la perizia psichiatrica in pratica non esisteva, in quanto non accadeva frequentemente che il giudice ponesse al medico il quesito se un tal soggetto fosse "pazzo" e quindi non imputabile oppure "sano" e quindi imputabile.

 

Infatti la giurisprudenza abbastanza costante in Europa si basava su di un apprezzamento del giudice abbastanza diretto nei confronti dell’imputato del reato, per cui se riscontrava un’insanità mentale, allora il giudice direttamente lo proscioglieva; se invece si rendeva conto che l’imputato rispondeva a tono ed appariva responsabile dei suoi atti, allora lo condannava.

 

Fu però in quell'epoca che in Germania ed in Francia furono definite delle entità nosografiche come la "follia senza delirio", la ''follia lucida", cioè dei quadri clinici in cui la caratteristica comune e saliente era quella che la persona si presentava come persona integra, tranne uno o più aspetti sui quali poi chiamata a discutere si notava una certa diversità; fu in tale periodo che la nosografia ebbe intanto bisogno di affermarsi e la medicina legale l'interesse anche a validare la sua presenza scientifica non solo nelle aule giudiziarie, ma pure nel complesso sociale e culturale accademico.

 

Pertanto la funzione del perito cambia da allora, sino all'attuale ruolo preponderante da esso assunto. Anche il concetto di imputabilità è oggetto di continuo dibattere: c'è chi sostiene che quella che psichiatri, medici legali, giudici chiamano "capacità di intendere e di volere" (art. 85 del codice penale: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere) non è praticamente mai abolita in nessuna persona tranne che nel coma profondo, nel sonno profondo, nella crisi epilettica di grande male ed è semplicemente disorganizzata in taluni quadri confusionali gravi in genere a durata abbastanza breve. Secondo tali sostenitori è arbitrario al di fuori di queste situazioni parlare di capacità di intendere e di volere che possa essere abolita o fortemente scemata.

 

La maggioranza invece sostiene che la nozione di "capacità di intendere e di volere" vada intesa come capacità di rendersi conto del valore causale dei propri atti, quindi capacità di intendere e di volere come possibilità di orientarsi liberamente tra le opposte pressioni dei motivi che agiscono su di noi; è dunque una forma di capacità che viene meno ogni qualvolta vengano meno i poteri di critica ed ogni qualvolta venga meno il funzionamento delle strutture intellettive superiori, come in quelle malattie mentali caratterizzate da delirio ed allucinazioni.

 

In conclusione per il superamento del manicomio giudiziario, struttura in cui si compenetrano fino a confondersi l'assistenza e la reclusione, occorre con adeguatezza e concretezza trovare risposte ai seguenti quesiti:

 

• in quale struttura collocare colui che non è ancora guarito dal disturbo mentale ed è socialmente pericoloso?

 

• in quale struttura collocare colui che non è ancora guarito dal disturbo mentale ma non è socialmente pericoloso?

 

• in quale struttura collocare colui che è guarito dal disturbo mentale, non è socialmente pericoloso, ma ha bisogno di consolidare la sua guarigione, onde evitare eventuale recidiva?

 

• quali criteri clinico-criminologici adottare per valutare in modo sufficientemente univoco la "pericolosità sociale"?

 

È dalla risposta a questi quesiti che è possibile superare l'istituto dell'internamento in manicomio giudiziario, che la stessa Corte di Cassazione ha valutato essere un doppione della pena (che tra l'altro è assente negli ordinamenti giuridici di tutti gli altri Paesi democratici), in quanto nello stesso soggetto la pena colpisce il reato e la misura di sicurezza la personalità. Infine il codice penale italiano è l’unico in Europa a prevedere il vizio parziale di mente (art. 89: Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita).

 

Tale cosiddetta semi-infermità mentale (semi-sanità mentale!?!) è spesso servita ad abili avvocati a far diminuire la pena del condannato, farlo internare in manicomio giudiziario ed innescare una procedura che ha talvolta consentito di diminuire non poco la permanenza in stato di detenzione!

 

Maurizio Mottola


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