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16/11/24 ore

Carcere, la Consulta anticipa la riforma dell'Ordinamento penitenziario



Secondo i giudici della Consulta chi deve scontare una pena, anche residua, fino a 4 anni di carcere, ha diritto alla sospensione dell’ordine di esecuzione allo scopo di chiedere e ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali, nella versione ‘ allargata’ introdotta dal legislatore nel 2013. È quindi incostituzionale il quinto comma dell’articolo 656 del Codice di procedura penale, che prevede la sospensione solo per pene fino a 3 anni.

 

A sollevare la questione di legittimità è stato il tribunale di Lecce il 13 marzo dell’anno scorso. Questa decisione della Corte costituzionale arriva dopo che il Consiglio dei ministri ha “congelato” il decreto delegato principale della riforma dell’Ordinamento penitenziario che prevedeva l’allargamento proprio a quattro anni l’affidamento in prova.


di Damiano Aliprandi

(da Il Dubbio)

 

... La vicenda trae origine da una richiesta di sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei confronti di un soggetto condannato ad una pena detentiva di quattro anni di reclusione con riferimento al quale era stato notificato un ordine di esecuzione senza sospensione, stante il tenore dell’art. 656 comma 5 secondo il quale “se la pena detentiva non è superiore a tre anni” il pubblico ministero ne sospende l’esecuzione. La difesa chiedeva al giudice di dare alla disposizione un’interpretazione costituzionalmente orientata ( nel senso di adeguarla al nuovo assetto normativo in tema di affidamento in prova ai servizi sociali) o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

 

Si faceva, infatti, presente che con la nota legge “svuota- carceri” del 2013 il beneficio di usufruire della misura alternativa alla pena detentiva dell’affidamento in prova al servizio sociale era stato esteso, per taluni casi, anche a coloro i quali hanno ottenuto una condanna sino a 4 anni e pertanto, a rigor di logica, la sospensione dell’esecuzione dovrebbe essere riconosciuta anche a questi ultimi estendendo, di fatto, il beneficio di cui all’art. 656 comma 5 del codice penale.

 

A sostegno di tale tesi avevano prodotto anche un parere del Csm, reso sul testo del decreto legge riguardante le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, che, sebbene non rappresenti una fonte, tuttavia, è indicativo di un’esigenza di coordinamento, con cui si faceva presente che: «ragioni di coerenza sistematica potrebbero suggerire l’allineamento tra le previsioni del riformato art. 47 Ord. Pen. e quelle dell’art. 656, comma 5, c. p. p. in tema di sospensione dell’esecuzione della pena, così come segnalato dalla Commissione Mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza nel corso della seduta del 20 gennaio 2014».

 

Oltre a ciò, è stata evidenziata l’importanza delle misure alternative alla pena detentiva che servono per risocializzazione il condannato come richiede l’articolo 27 della nostra Costituzione. Il giudice aveva ritenuta fondata la questione “sussistendo profili di incostituzionalità dell’art. 656 comma 5 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione”.

 

Ieri la Corte costituzionale, dopo un anno di tempo, ha emesso la sentenza, di cui è relatore il vicepresidente Giorgio Lattanzi, dando ragione al giudice...

 

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