Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

16/11/24 ore

M5S e massoneria, il libero arbitrio di Casaleggio


  • Ermes Antonucci

Fulvio Di Cosmo, medico triestino di 57 anni, candidato con il Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, è stato escluso dal movimento dopo che si è scoperto essere iscritto alla massoneria.

 

A comunicarlo sono stati i consiglieri comunali grillini di Trieste in una conferenza stampa, spiegando che la decisione è stata presa direttamente da Gianroberto Casaleggio, in seguito ad una segnalazione anonima in cui si comunicava l’appartenenza di Di Cosmo “al Grande Oriente d’Italia in una loggia di Trieste”.

 

“La massoneria – ha riferito il consigliere comunale Paolo Menis – ha finalità contrastanti con il M5S. Ormai non può essere depennato dalle liste, ma non potrà più partecipare alle manifestazioni elettorali del M5S”.

 

Di Cosmo, dal canto suo, ha ammesso la propria iscrizione alla loggia massonica, pur specificando di non frequentarla da quattro anni, e ha spiegato di non considerarla un ostacolo alla candidatura: “È un’organizzazione legale, alla quale si accede previa presentazione di un certificato penale e di un certificato dei carichi pendenti, che devono risultare immacolati. Nel momento dell’ammissione si giura fedeltà alle leggi dello stato. È un’organizzazione dalla quale si viene espulsi se indagati”.

 

”Le attività che vi si svolgono – ha aggiunto Di Cosmo – sono del tutto lecite e sostanzialmente si risolvono nel discutere dei temi fondamentali della crescita spirituale dell’uomo: libertà, tolleranza, uguaglianza. Io non ho mai partecipato né avuto conoscenza che qualcun altro vi abbia svolto attività illecite o comunque esecrabili”.

 

Per questi motivi, Di Cosmo ritiene di essere stato vittima di una discriminazione: “Non avendo commesso alcunché di illecito credo non sia corretto cedere ad un atto anonimo che sottende l’intenzione di discriminare un cittadino in quanto appartenente ad una associazione (la libertà di associazione è garantita dalla carta costituzionale) e ciò indipendentemente dalle sue azioni”.

 

Il problema si pone, oltre che per l’ennesima decisione presa nella più totale discrezionalità da Casaleggio, per il fatto che – come ha fatto anche notare il neo-espulso – né nel famoso Non-Statuto, né in qualunque altro documento del movimento, si fa menzione “dell’iscrizione ad associazioni (anche massoniche) come criterio di non candidabilità”.

 

Sia alle elezioni amministrative che in quelle politiche, infatti, ciò che è richiesto è: essere residente nella circoscrizione in cui ci si candida, non aver ricevuto sentenze di condanna in sede penale, non aver assolto in precedenza più di un mandato elettorale, e non essere iscritto ad alcun partito o movimento politico.

 

Risulta chiaro, quindi, che Casaleggio, nell’espellere Di Cosmo, non possa far riferimento a qualsivoglia requisito di candidabilità stabilito in precedenza, ma solo pronunciarsi con assoluta arbitrarietà su un’astratta “incompatibilità” con i principi di trasparenza che il movimento intende sostenere.

 

Occorre ricordare, per dover di cronaca, che negli ultimi anni l’Italia, caso unico tra i paesi democratici, è stata ripetutamente condannata dalla Corte di giustizia europea per violazione dei diritti umani poiché alcune leggi dello stato e di alcune regioni risultavano discriminatorie nei confronti dei massoni.

 

Nel 2007 la Corte Europea dei diritti dell’uomo rilevò una violazione dell’art. 14 della Convenzione (divieto di discriminazione) proprio su una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che “prevedeva l’obbligo dei candidati a nomine o designazioni di competenza regionale, nei Consigli di Amministrazione delle società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale, di dichiarare la loro eventuale appartenenza a società massoniche e a società comunque a carattere segreto”.

 

La Corte ritenne, infatti, che, “sebbene la disposizione della legge regionale sopra citata sia volta a perseguire il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa dell’ordine, essa discrimina ingiustificatamente le associazioni massoniche rispetto alle altre associazioni a carattere non segreto, per le quali potrebbe comunque porsi un problema di sicurezza nazionale e di difesa dell’ordine”. Ad adire la Corte fu proprio l’associazione massonica nazionale “Grande Oriente d’Italia”.


Aggiungi commento