Quando si ricorre ad una iniziativa come l’astensione dalle attività di udienza è sempre utile cercare di comprenderne le ragioni.
La questione posta al centro della riflessione attiene alla violazione di un principio, garantito dall’ordinamento e inserito all’interno del codice di procedura penale, che può più semplicemente sintetizzarsi nel diritto dell’imputato ad essere giudicato dal giudice che ha raccolto le prove nel processo. Proprio da quel giudice che ha diretto il dibattimento in contraddittorio tra le parti.
Da quello che ha esaminato i testimoni, cogliendone eventuali incertezze ed imbarazzi o al contrario, saggiandone la serenità e la lucidità nel corso della deposizione. Quel patrimonio di immediatezza sensoriale che solo l’ascolto e la visione diretta consentono di conferire alla formazione del libero convincimento. Si tratta di un patrimonio che non si tramanda attraverso la carta e l’inchiostro. Ed è per questo che nell’ordinamento è previsto espressamente che la sentenza deve essere pronunciata dagli “stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento” (art.525 c.p.p.).
Questa peculiarità dell’ascolto diretto da parte del Giudice della “viva voce” come più pregnante valutazione rispetto alla mera lettura di una inanimata trascrizione è sotto più profili valorizzata dal codice.
Basti pensare allo “scarto” tra il giudizio di primo grado e quello d’appello, con quest’ultimo generalmente cartolare: una nuova lettura da parte dei giudici di secondo grado delle prove acquisite nel dibattimento e vincolata alle doglianze di chi impugna il provvedimento.
Ebbene, è espressamente previsto che, dopo una sentenza di assoluzione, per ribaltare il giudizio e giungere ad una condanna dell’imputato si debba necessariamente procedere rinnovando l’istruttoria: riascoltando i testimoni (art.603 c.3 bis c.p.p.).
Tanto proprio perché la valutazione della prova dichiarativa passa necessariamente attraverso una percezione sensoriale diretta e non mediata dalla mera lettura di verbali. E per il principio del “favor rei” non si può condannare chi è stato assolto in primo grado senza riascoltare i testimoni. (Se naturalmente si dibatte sulla valutazione della prova dichiarativa).
Ed allora, a fronte di queste garanzie certamente irrinunciabili nel (e del) “giusto processo”, a partire da una sentenza emessa nel 2019 dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite, il principio relativo alla immutabilità del giudice – quello innanzi al quale si forma la prova emette la sentenza di primo grado – ha subito una rivisitazione.
Non è più automatico, nell’ipotesi di mutamento del giudice procedere ad una nuova istruttoria.
A fronte di tale innovativa ermeneutica, quando cambia il giudice che ha assunto le prove, si può anche proseguire con altro e diverso magistrato, che non ha partecipato all’istruttoria ma che è chiamato ad emettere la sentenza. Un sentenza che, dunque, verrà emessa previa lettura dei verbali delle testimonianze ma senza una diretta e “sensoriale” attività di raccolta della prova dichiarativa.
Tanto, può avvenire laddove il nuovo giudice (subentrato) ritenga superflua una nuova audizione dei testimoni. Questa nuova situazione che può in concreto verificarsi (e si verifica) trova ampio dissenso tra i penalisti che ritengono – ed a ragione – irrinunciabile il principio della immutabilità del giudice. Non si tratta di formalismi.
Il giudice che ha scorto una lacrima rigare il volto dell’imputato, che ha visto arrossire un testimone osservando il suo incedere incerto e claudicante del suo racconto, non è sostituibile con il lettore di verbali che quegli atteggiamenti non trattengono. Anche per questo tra le proposte avanzate dai penalisti, vi è stata anche quella di prevedere un sistema di videoregistrazione che possa consentire al giudice subentrato, talvolta a dibattimento esaurito, di poter esaminare le prove rivedendo i contributi dichiarativi. Si darebbe così accesso anche a quella comunicazione non verbale che può condurre il giudicante a fare uso del libero convincimento in una situazione di maggiore consapevolezza.
Un meccanismo compensativo che, pur imperfetto, possa contribuire alla individuazione di un punto di equilibrio più rispettoso delle garanzie difensive. Nell’era della massima espansione della tecnologia digitale, prevedere l’utilizzo di queste applicazioni rappresenta uno sviluppo fisiologico dell’innovazione e della modernizzazione del servizio. Ed è per tale ragione che la protesta dei penalisti ha posto al centro del dibattito la necessità di non vanificare il principio della “immutabilità del giudice” sotto il profilo del possesso da parte di chi giudica di quel patrimonio conoscitivo che solo la visione diretta e la partecipazione attiva all’assunzione della prova può assicurare.
D’altronde un testimone che offre il proprio contributo narrativo non è un documento. Un pezzo di carta che il tempo può – al più – solo ingiallire. Chi parla al giudice lo fa con lo sguardo, con il tono della voce, con il linguaggio del corpo, che neanche la più fedele delle trascrizioni può trasmettere al lettore.
In questo senso, alle frequenti questioni che vengono già poste nei Tribunali, per non vanificare un principio di diritto e di buon senso si è chiesto un impegno del legislatore per prendersi carico della criticità che in numerose situazioni vengono a determinarsi. È certamente necessario fare i conti anche con esigenze organizzative degli Uffici giudiziari ma tanto non può travolgere un principio che non è frutto di bizantinismi o formalismi ma che è connaturato al diritto di ciascun imputato al giusto processo.
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