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16/11/24 ore

Aborto e legge 194: diritti, doveri e… obblighi



Alla base c’è un diritto sacrosanto: quello delle donne di potere scegliere di abortire, secondo quanto stabilito dalla legge 194/1978. Il suo esercizio negli ultimi anni è reso sempre più difficile – soprattutto nel Lazio - da un altro legittimo diritto individuale, quello all’obiezione di coscienza dei medici che si rifiutano di praticare l’interruzione di gravidanza.

 

Per ovviare al problema, l’ospedale San Camillo di Roma ha indetto un concorso per assumere due medici cosiddetti non obiettori, destinati al reparto ad hoc per la 194, altrimenti impossibilitato a garantire un servizio adeguato.

 

Non appena diffusa, la notizia ha inevitabilmente alimentato il dibattito politico in proposito sempre surriscaldato. Dal ministro della Salute alla Cei, dall’ordine dei medici al fine costituzionalista emerito di turno, la parola maggiormente pronunciata è discriminazione, in quanto “oltre a non rispettare – sottolinea la Conferenza episcopale italiana - un diritto di natura costituzionale quale è l’obiezione di coscienza”, si sarebbe leso il diritto – un altro! - a non essere discriminati nel reclutamento, come rivendica Beatrice Lorenzin. ”Prevedere un concorso – sottolinea poi l’ordine del medici di Roma - soltanto per non obiettori di coscienza ha il significato di discriminazione di chi esercita un diritto sancito dalla bioetica e dalla deontologia medica”; mentre “soltanto ragioni superiori potrebbero consentire di superare il diritto fondamentale di invocare legittimamente l’obiezione di coscienza in determinate situazioni”.

 

Eppure tra queste, vale a dire le suddette ragioni superiori, ci sarebbe forse, in mezzo a tanti diritti, un dovere (ma anche un obbligo) che spetta alle istituzioni: garantire il servizio applicando la legge. Questa – ci ricorda un comunicato dell’Associazione Luca Coscioni – “stabilisce che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste di IVG (interruzione volontaria di gravidanza).

 

Dunque, fermo restando la possibilità per i medici di sollevare obiezione di coscienza, non è previsto che tale obiezione debba essere pagata dalle donne che – rivolgendosi a strutture consultoriali od ospedaliere – si trovino di fronte alle serie difficoltà causate dall’assenza o dalla scarsezza di personale non obiettore. La legge prevede anche che la Regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. Dunque, affida alle istituzioni l’obbligo di organizzare le strutture sanitarie in modo tale da garantire l’attuazione della legge”. (A.M.)

 

 


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